ART. 1 |
(Denominazione e sede) |
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E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: <<OPIFICIO MUSICALE APS>>. Assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’associazione ha sede legale in via Carlo Carli n. 3 nel comune di Bussoleno Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. |
ART. 2 |
(Finalità e Attività) |
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L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione è apartitica e apolitica, promuove la tutela dell’infanzia, la difesa degli animali e dell’ambiente e si riconosce nei valori della resistenza e dell’antifascismo nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana.
La/e attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati è/sono: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni : attività sociali: ricerca e sviluppo di metodi didattici e formativi volti a facilitare e perfezionare i processi di apprendimento e formazione dei bambini e di tutte quelle persone che per diversi motivi soffrono di uno svantaggio sociale, attività di formazione e sensibilizzazione riguardanti le diverse possibilità didattico-formative orientate alle persone socialmente svantaggiate ed alle scuole pubbliche, raccolte fondi occasionali per finanziare la formazione musicale, tradizionale ed informatica a vantaggio di persone, famiglie e scuole in condizione di svantaggio sociale; attività culturali: musica per bambini, ragazzi e adulti, conferenze, seminari, proiezioni di film e documentari, trasmissioni radiofoniche o video in streaming o tramite trasmissione radiotelevisiva, concerti, corsi, ricerca e seminari di lingue incluse quelle minoritarie, corsi di danza, cene e feste tradizionali, corsi di informatica., attività di doposcuola e sostegno didattico, promozione delle attività volte ad accresce la formazione di bambini e ragazzi in età scolare e prescolare nei campi artistici, cognitivi, psicologici, relazionali ed emotivi, svolti anche presso le scuole o altri luoghi. Promozione di iniziative volte al reperimento di fondi da parte dei commercianti, industriali e liberi professionisti che possano essere utilizzati per contrastare il degrado culturale e ambientale del territorio; attività formative: corsi di formazione e specializzazione musicali, di danza e teatro in generale e delle attività dello spettacolo, con obiettivo professionale. Preparazione agli esami di ammissione alle varie scuole di formazione artistica e coreutica. Formazione di operatori sociali, ambientali, turistici, didattici e legate alle attività territoriali come quelle al punto d. attività sul territorio: escursioni su percorsi tematici, avvistamento e riconoscimento della fauna e flora autoctona, visite presso gli antichi insediamenti umani e luoghi storici. Promozione del patrimonio territoriale eno-gastronomico, artigianale, agricolo e naturale attraverso l’organizzazione di attività turistiche, fieristiche, congressuali e corsi . attività editoriale: pubblicazione di materiale didattico, di ricerca, musicale, letterario, cinematografico, documentaristico e informativo attraverso il sito internet dell’Associazione e pubblicazioni a mezzo stampa e supporti multimediali attività motorie dilettantistiche con particolare attenzione a quelle legate al territorio alpino nonché al benessere ed equilibrio della persona;, ivi compresi corsi, pubblicazioni, seminari e assistenza riguardanti l’alimentazione, la salute psichica e fisica e l’educazione della persona; attività di educazione sociale: corsi, seminari, pubblicazioni, formazione riguardanti i diritti umani, l’uguaglianza sociale , culturale , razziale, di genere e sesso, le pari opportunità, la legalità e la responsabilità civica e sociale, la Costituzione Italiana, le forme di violenza e bullismo, la tutela ambientale e culturale, i diritti fondamentali dei cittadini;
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Piemonte.
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ART. 3 |
(Ammissione) |
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Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche e altre ETS che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.. |
ART. 4 |
(Diritti e doveri degli associati) |
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Gli associati dell’associazione hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell’associazione; votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21; denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
Gli associati dell’associazione hanno il dovere di: |
ART. 5 |
(Volontario e attività di volontariato ) |
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L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. |
ART. 6 |
(Recesso ed esclusione dell’associato) |
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L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea. |
ART. 7 |
(Gli organi sociali) |
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Gli organi dell’associazione sono: Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. |
ART. 8 |
(L’assemblea ) |
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L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
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ART.9 |
(Compiti dell’Assemblea) |
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L’assemblea: determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente. |
Art. 10 |
(Validità assemblee) |
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ogni associato. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti degli associati. |
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ART. 11 |
(Consiglio direttivo) |
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Il consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il consiglio direttivo dura in carica per n 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 mandati. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l’associazione, elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca, elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca, nomina il tesoriere e il segretario, attua le deliberazioni dell’assemblea, predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio, stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, conferisce procure generali e speciali; instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. |
ART. 12 |
(Il Presidente) |
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Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. |
ART. 13 |
(Organo di controllo) |
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. L’organo di controllo: vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. |
ART. 14 (Organo di Revisione legale dei conti) E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
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Art. 15 (Risorse economiche) |
quote associative e contributi di simpatizzanti; attività e corsi rivolti ai soci; contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni e lasciti testamentari; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazionismo di promozione sociale.
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: quote associative; attività e corsi rivolti ai soci; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l’associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000. |
ART. 16 |
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) |
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L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste. |
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ART. 17 |
(Bilancio) |
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Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. |
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ART. 18 (Bilancio sociale) Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. |
ART. 19 |
(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari) |
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Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017. |
ART. 20 |
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio) |
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In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017. |
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ART. 21 |
(Libri sociali) |
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: il libro degli associati e/o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali; il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. |
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ART. 22 |
(Disposizioni finali) |
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. |
Art. 23 |
(Norma transitoria) |
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Solo per le associazioni iscritte all’Anagrafe delle Onlus:
Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Runts. Finché l’associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all’Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di: svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
L’associazione ha inoltre l’obbligo di: impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”. |